Comunità Parrocchiale Tuscania

Celebrazione Battesimi
Anniversari Matrimonio
Orario SS. Messe
Caritas Tuscania
Contatta i sacerdoti

CONSIDEAZIONI FINALI

Carissimi fratelli nel presbiterato, trasmetto alla nostra Chiesa diocesana, tramite il ministero a voi affidato, queste Indicazioni, certo che favoriranno una sempre più intensa comunione nell’azione pastorale; aiuteranno a rispondere al meglio alle istanze numerose e sempre nuove che ci interpellano; incoraggeranno una seria azione educativa dei nostri fedeli per quanto riguarda la ricezione dei Sacramenti e sosterranno l’impegno a cessare prassi arbitrarie e indebite nell’amministrazione degli stessi, ricordando che non siamo proprietari, ma soltanto “amministratori dei misteri di Dio” (1 Cor 4,1).

La serietà della materia trattata motiva, infine, il richiamo alle pene previste dalla normativa canonica vigente, in cui incorre chi contravviene alla debita amministrazione dei sacramenti.

Viterbo, 11 maggio 2023

 

+ Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo

CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE

CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE.

Al fine di non snaturare la celebrazione delle esequie tramite la quale la chiesa impetra l’aiuto spirituale per i defunti e ne onora i corpi, e insieme arreca ai vivi il conforto della speranza9, ribadisco che durante la celebrazione delle esequie deve essere evitato ogni intervento esterno, quali commemorazioni o ricordi particolari del defunto. Si lasci ai parenti o agli amici del defunto esclusivamente la possibilità di leggere nella Preghiera dei fedeli, intenzioni da essi precedentemente formulate e visionate dal celebrante prima delle esequie. Nei casi in cui non è proprio possibile evitare interventi esterni, previa debita valutazione del Parroco, questi vengano svolti esclusivamente al termine della celebrazione esequiale.

 

MATRIMONIO E BATTESIMO DEI FIGLI

MATRIMONIO E BATTESIMO DEI FIGLI.

Volendo dare a ogni sacramento la giusta attenzione e dignità e non generare nei fedeli confusione e disorientamento, non è lecito celebrare nello stesso giorno il sacramento del matrimonio e quello del battesimo dei figli dei nubendi. Il Parroco, con carità fraterna, si adoperi a far comprendere ai fedeli che la grazia che proviene da ogni singolo sacramento non può scadere a fronte di ragioni di carattere organizzativo e tanto meno economico.

UNZIONE DEGLI INFERMI

UNZIONE DEGLI INFERMI

Accade di frequente nelle comunità parrocchiali che, in particolari circostanze, si organizzino celebrazioni comunitarie in cui viene amministrato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi a tutti i presenti o a quanti liberamenti desiderano accedervi. Fermo restando che la regolamentazione e la vigilanza sulla celebrazione comune dell’unzione (per più infermi simultaneamente), spetta al Vescovo Diocesano, detta celebrazione non deve mai andare in contrasto con la norma fondamentale che disciplina la santa Unzione, ovvero il sacramento va amministrato solo ed esclusivamente a quei fedeli che, per malattia o età avanzata, corrono grave pericolo di vita.

Per valutare detta gravità, bisogna attenersi a criteri di prudenza.

L’Ordo unctionis infirmorum stabilisce che si può amministrare la santa unzione:

  1. a un infermo che deve essere operato, quando causa dell’intervento chirurgico sia una malattia grave;
  2. agli anziani le cui forze siano seriamente debilitate, anche quando non soffrono di infermità grave;
  3. ai bambini (che corrono grave pericolo di morte) anche quando è dubbio che dispongano dell’uso della ragione.

Ogni dubbio circa il raggiungimento dell’uso della ragione, la pericolosità della malattia, o sulla morte del fedele, si deve sciogliere a favore dell’amministrazione del sacramento, tenendo però sempre presente che deve trattarsi di un fedele che si trova in grave pericolo di vita.

Al fine di evitare di esporre il Sacramento al rischio di invalidità, qualora si volesse procedere a una celebrazione comune dell’unzione dei malati si deve tener conto scrupolosamente di quanto sopra esposto.

MATRIMONI, PROVENIENZA DEI NUBENDI E LUOGHI DELLA CELEBRAZIONE.

  1. MATRIMONI, PROVENIENZA DEI NUBENDI E LUOGHI DELLA CELEBRAZIONE.

In alcuni luoghi, ormai ben noti della nostra Diocesi, si moltiplicano le richieste, di coppie in genere esterne e/o lontane dai nostri luoghi e Comunità, mirate alla fruizione di chiese del nostro territorio diocesano solo perché artisticamente significative o prossime a luoghi di ricevimento. Richiamando quanto stabilito dal can1115 CIC e quanto dal n. 27 delle Premesse Generali all’attuale Rito del Matrimonio si ricorda e si ribadisce che:

  1. la celebrazione dei matrimoni di fedeli provenienti da fuori Diocesi è consentita ai contraenti che hanno domicilio o legami d’origine, per nascita o famiglia, con le parrocchie della Diocesi.
  2. la celebrazione del matrimonio nelle cappelle private, negli oratori annessi agli Istituti religiosi, nelle cappelle devozionali o delle Confraternite, non è consentita. Così pure resta proibita la celebrazione del matrimonio nelle ville o all’aperto, e, in genere, in quei luoghi dove la celebrazione rivesta il carattere di cerimonia privata ed
  3. si presti particolare cura alla formazione al sacramento del Matrimonio con i previsti itinerari prematrimoniali e secondo quanto stabilito dal Decreto generale sul matrimonio canonico della CEI, attualmente in vigore, e dagli Orientamenti pastorali, Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita;

In merito richiamiamo alcune accortezze da tenere presenti:

  • evitare esuberanza di fiori, corsie, addobbi di stoffe all’esterno e all’interno della Chiesa;
  • non ammettere l’esecuzione di canti e musicheprofane;
  • dare indicazioni ai fotografi perché il loro servizio non provochi distrazione durante la celebrazione. Possono fotografare alla porta della chiesa, mentre si snoda la processione d’ingresso, durante il rito del matrimonio e la processione offertoriale, mentre si scambia il gesto di pace, alla comunione, all’apposizione delle firme, al termine della celebrazione e all’uscita della
  • non acconsentire assolutamente alla richiesta che si va diffondendo relativa alla presenza di animali accanto agli sposi e addirittura con qualche “incarico” particolare durante la celebrazione del Matrimonio (es. il cane che porta le fedi).

Premessa

INDICAZIONI  PASTORALI

SULLA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI

Premessa

Carissimi fratelli nel presbiterato, pace e gioia nel Signore Gesù Cristo nostra unica speranza.

I sacramenti del Nuovo Testamento, istituiti da Cristo Signore e affidati alla Comunità dei credenti, in quanto azioni di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi mediante i quali la fede viene espressa e rafforzata, si rende culto a Dio e si compie la santificazione degli uomini, pertanto concorrono sommamente a iniziare, confermare e manifestare la comunione ecclesiastica; perciò nella loro celebrazione sia i sacri ministri sia gli altri fedeli debbono avere una profonda venerazione e la dovuta diligenza. (Can. 840 CIC).

Tuttavia, bisogna dolorosamente constatare che, in questi ultimi tempi, si riscontrano fattispecie in cui ostentazioni ed esteriorità risultano voler prevalere insistentemente sulla natura stessa della realtà sacramentale con il rischio di andare a scardinarne le fondamenta. Non di rado il diritto di ricevere i sacramenti, che rimangono pur sempre un dono, diventa per alcuni pretesa e il moltiplicarsi nella vita quotidiana di contorni prettamente esteriori, animano il realizzarsi di istanze a cui i pastori, chiamati per divina Grazia a pascere il gregge di Dio, devono dare univoche e valide risposte così da non disperdere il dato rivelato e adempiere correttamente e validamente la funzione di santificare.

Poiché i sacramenti sono gli stessi per tutta la Chiesa e appartengono al divino deposito, è di competenza unicamente della Suprema Autorità della Chiesa approvare e definire i requisiti per la loro validità: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano, a cui spetta, nella Chiesa a lui affidata, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti (Can. 838 §§1 e 4; 841 CIC).

Pertanto, al fine di salvaguardare il significato autentico della realtà sacramentale, assicurare la loro piena validità canonica e garantire in modo opportuno l’inserimento del fedele nella Comunità cristiana, nonché dare debito ordine alle difficoltà già ricorrenti in taluni ambiti della Diocesi, è mia premura e dovere consegnarvi le seguenti indicazioni per rispondere in maniera unanime alle fattispecie che seguono.